ASIAC nasce il 23 gennaio 2004.

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Natura e scopi dell’Associazione

ARTICOLO 1

E’ costituita a tempo indeterminato un’associazione cul¬tu¬rale senza fini di lucro denominata: Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia centrale e del Caucaso (ASIAC)

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Torino presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, via Sant’Ottavio 20.

ARTICOLO 3

L’Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, aconfessionale, culturale. Essa si propone di:

  • promuovere la conoscenza dell’Asia centrale e del Caucaso in Italia e nell’Unione Europea, e favorire i rapporti tra le due macro-aree;
  • incoraggiare la collaborazione con i Paesi dell’Asia Centrale e del Caucaso, stimolare le attività di conoscenza e collaborazione in particolare con lo Stato italiano e l’Unione Europea, con le istituzioni accademiche e di ricerca, con gli imprenditori e le organizzazioni non governative che operano nella regione;
  • facilitare le ricerche e promuovere gli studi nei settori d’interesse della regione.
  • L’Associazione pubblica libri e riviste su supporto elettronico, digitale e su qualsiasi altro supporto, promuove la diffusione di notizie, dati e documenti, e cura la preparazione di seminari e convegni su temi indicati dall’Assemblea dei soci.
  • Concorrono alla realizzazione dello scopo sociale: il sostegno alle ricerche; l’organizzazione di convegni, seminari, mostre e corsi di studio, anche a carattere didattico; l’acquisizione, la conservazione e l’edizione di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.
  • Per il raggiungimento di detti fini l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale.
  • L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.
  • L’Associazione non potrà svolgere altre attività se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

Soci

ARTICOLO 4

Sono Associati dell’Associazione:

  • i soci fondatori, cioè le persone intervenute nell’atto costitutivo;
  • i soci ordinari, cioe’ le persone fisiche o le istituzioni che condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnano per realizzarle.

ARTICOLO 5

Possono essere ammessi nell’Associazione gli studiosi che si occupano della storia, delle culture, delle lingue, dell’economia e della società dei paesi dell’Asia centrale e del Caucaso, e coloro che per la loro professionalità, qualificazione ed esperienza contribuiscano al raggiungimento delle finalità dell’associazione. Si diventa soci su invito del Consiglio Direttivo o su domanda. Le domande di associazione devono essere corredate dall’invio di un curriculum. Su di esse l’Assemblea dei soci delibera nella prima riunione utile. E’ ammessa l’associazione di istituzioni, che non potranno però rivestire cariche sociali. L’Assemblea può nominare soci onorari, persone fisiche o istituzioni, in considerazione dei meriti scientifici e dei loro rilevanti contributi ai fini dell’associazione. L’adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell’adesione. I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

ARTICOLO 6

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di pagare le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

ARTICOLO 7

La qualità di associato si perde:A) per esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assem¬blea, da assumersi a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, il cui relativo giudizio è inappellabile, nel caso in cui l’associato:

  • leda gli interessi dell’Associazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e/o l’immagine;
  • venga meno ai doveri e agli impegni assunti in qualità di socio dell’Asso¬ciazione;
  • non provveda al versamento della quota associativa entro i termini previsti ed in caso di inadempienza di obblighi imposti da deliberazioni assembleari.

B)per recesso dello stesso associato, da comunicarsi al Consiglio Direttivo a mezzo lettera racco¬mandata almeno tre mesi prima della data in cui ha effetto il recesso.La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o esclusi.

Organi

ARTICOLO 8

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Assemblea

ARTICOLO 9

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno prima della chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 10

La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, telefax, e-mail con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista e, in caso di urgenza, anche con convocazione telefonica con almeno due giorni di anticipo. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione. Sono ammesse le deleghe. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. L’Assemblea è sovrana, le deliberazioni assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

Presiede l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria il Presidente dell’Associazione, ovvero in caso di sua assenza, il Vicepresidente e in caso di mancanza di quest’ultimo il Consigliere più anziano di età e svolge l’attività di segretario verbalizzante un membro dell’Associazione. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell’apposito verbale.

ARTICOLO 12

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • discute ed approva i programmi di attività;
  • elegge a scrutinio segreto il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, esclusione o morte;
  • delibera sull’ammissione dei soci ;
  • delibera sul recesso e sull’esclusione dei soci.

Tutte le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.

ARTICOLO 13

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;
  • delibera sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e rappresentati.

ARTICOLO 14

Il verbale dell’Assemblea viene redatto dal segretario verbalizzante e conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia di tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

direttivo

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri che va da due a sei. Il Presidente è eletto al primo turno con il 50% più uno dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale quota si ricorre al ballottaggio tra i due candidati più votati. Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti con votazione separata. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari alla metà del numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità nel numero di preferenze dell’ultimo eleggibile con il primo escluso si ricorre a ballottaggio. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo si tengono prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo uscente. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed in particolare quelle relative al programma delle attività sociali;
  • designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche fra i non soci;
  • propone all’Assemblea l’esclusione dei soci;
  • convoca l’Assemblea dei soci;
  • discute ed elabora il bilancio consuntivo;
  • cura la gestione dell’Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti, essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 17

I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, vengono sostituiti secondo la deliberazione dell’Assemblea ordinaria mediante elezioni suppletive. Tali membri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai Consiglieri sostituiti.

ARTICOLO 18

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono anche svolgere per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi ver¬bali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono redatte su fogli che vanno conservati. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza dei componenti.

presidenza

ARTICOLO 19

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo designa il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può deliberare di affidare le mansioni di tesoriere al Vice Presidente.

ARTICOLO 20

Il Presidente:

  • ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
  • rappresenta in giudizio l’Associazione su mandato dell’Assemblea;
  • presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
  • stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione;
  • è responsabile degli scopi della stessa e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 21

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per i periodi di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente in tali periodi assume le medesime responsabilità, i doveri e i compiti del Presidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto dell’Associa¬zione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente, esonerando i terzi da qualsiasi accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere, disgiuntamente dal Presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

risorse economiche

ARTICOLO 23

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:

  • quote e contributi dei soci;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali dei soci e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto. In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

esercizi sociali

ARTICOLO 24

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In caso di particolari esigenze l’assemblea per l’approvazione del rendiconto può essere convocata nel più ampio termine di 180 giorni. Il rendiconto approvato dall’Assemblea viene depositato presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarlo e di chiederne copia.